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Pronto Consumatore Edizione EuropaPer essere informati mensilmente sulle novità nella tutela dei consumatori a livello europeo, abbonateVi gratuitamente al Pronto Consumatore in versione newsletter.APRILE 2001Redazione: Centro Europeo ConsumatoriLa vendita dei prodotti "Noni" nell'UE è illegaleOttimo rimedio curativo naturale - il meraviglioso succo naturale per migliorare la salute, sono alcuni degli slogan usati in Italia per pubblicizzare il succo "NONI" (costa più di 100.000.- Lire al litro)! Quello che non viene detto è, però, che la vendita del succo "Noni" è vietata a livello di Unione Europea. In base al regolamento europeo "novel food" infatti ogni alimentare di nuovo tipo deve essere sottoposto ad un procedimento di autorizzazione per l'immissione sul mercato UE. Risulta allora ardito pubblicizzare e vendere tale prodotto come "pianta medicinale" oppure come "ottimo rimedio curativo naturale".Rimborso IVA per vendita di autoveicolo intra-UEIn base alla normativa europea un'autovettura è fiscalmente "nuova", qualora non abbia più di 6000 chilometri oppure non siano trascorsi più di 6 mesi dalla prima immatricolazione. Chi è solito acquistare la propria macchina in un altro Stato membro saprà già, che comprando un veicolo "nuovo" dovrà pagare l'IVA all'atto dell'immatricolazione alla Motorizzazione italiana. Ciò che invece pochi sanno è che vendendo un'auto "nuova", già immatricolata in Italia, ad un cittadino di un altro Stato membro si può chiedere il rimborso dell'IVA pagata al momento della prima immatricolazione. Questo diritto spetta sia alle concessionarie o ai rivenditori di macchine che ai consumatori privati e l'istanza va posta all'Ufficio IVA competente per il territorio in cui si risiede chiedendo il modulo IVA 38 RIC.Caso del meseUna coppia austriaca prenota presso un'agenzia di viaggio di Innsbruck un volo Alitalia da Innsbruck ad Olbia. Purtroppo la sera prima della partenza il marito viene ricoverato d'urgenza all'ospedale. La moglie comunica immediatamente all'agenzia di stornare il volo. Poco tempo dopo i due consumatori si recano ad Innsbruck per farsi rimborsare il biglietti aerei, ma i dipendenti dell'agenzia di viaggio dichiarano di non poterlo fare. Interpellando direttamente l'Alitalia di Milano il CEC viene invece a sapere che l'agenzia avrebbe dovuto fare una richiesta alla filiale austriaca della Compagnia per conto dei consumatori. Muniti di una lettera dell'Alitalia i consumatori si recano nuovamente all'agenzia, la quale finalmente provvede a compilare i moduli a ciò previsti e dopo qualche settimana i coniugi si vedono rimborsare il prezzo dei biglietti.Attenzione ragazzi!Vi piace navigare in Internet? Allora date un'occhiata alla rivista www.yomag.net! E partecipate al concorso per l'illustrazione di cartoline elettroniche! Il tema è "Bio? Logico!" Occorrono un'illustrazione originale ed uno slogan in lingua inglese! Interessati? Allora scriveteci una mail info@euroconsumatori.org. Potete vincere bellissimi premi!
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![]() ![]() ![]() ![]() CEC via Brennero 3 I - 39100 Bolzano tel.: ++39 0471 980939 fax: ++39 0471 980239 |
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