![]() |
![]() |
||||||
Pronto Consumatore Edizione EuropaPer essere informati mensilmente sulle novità nella tutela dei consumatori a livello europeo, abbonateVi gratuitamente al Pronto Consumatore in versione newsletter.OTTOBRE 2001Redazione: Centro Europeo ConsumatoriDopo gli attentati USA serpeggia la paura di volare tra i consumatoriMolti consumatori hanno già prenotato una vacanza per il mese di ottobre o novembre con destinazione Stati Uniti oppure uno degli stati arabi, come l'Egitto, la Turchia o la Tunisia. È più che comprensibile che dopo gli avvenimenti del 11 settembre la paura di trovarsi nel bel mezzo di un attentato o di azione belliche determini i vacanzieri a non partire. Anche se le preoccupazioni sono più che giustificate, non costituiscono, nella regola, un'ipotesi di disdetta prevista dal contratto di viaggio. Solo nel caso in cui l'organizzatore del viaggio non sia più in grado, anche a causa di forza maggiore, a far partire i consumatori, questi possono chiedere il rimborso del prezzo pagato. In tutti gli altri casi chi recede dal contratto deve fare i conti con le penali ivi previste.Resta da aggiungere che ciononostante molti organizzatori hanno accettato i recessi senza applicare le penali. Sentenza favorevole agli acquirenti di coperte di pelli di gatto3 anni fa 25 consumatori, aiutati dal Centro Europeo dei Consumatori e dal Centro Tutela Consumatori e Utenti, si sono rivolti al Giudice di Pace di Bolzano per chiedere l'annullamento dei contratti di acquisto di coperte di pelli di gatto firmati con una ditta austriaca. La loro richiesta si fondava sul fatto che l'acquisto del pellame era stato indotto grazie ad affermazioni ed opuscoli pubblicitari, che promettevano qualità curative e lenitive del prodotto in relazione a malattie come reumatismi, artrite ed altre ancora.È di pochi giorni fa la buona notizia comunicata agli attori dal proprio legale, l'Avv. Wolfgang Wielander: il Giudice di Pace ha finalmente depositato la sentenza, nella quale accoglie la richiesta, dei consumatori, dichiarando annullati i contratti di vendita per pubblicità ingannevole e condannando la ditta austriaca a rimborsargli il prezzo di acquisto. Email pubblicitarie non richieste: cosa fare?Sarà capitato anche a voi di trovare nella vostra casella di posta elettronica delle email pubblicitarie da ditte a voi completamente sconosciute. Questi messaggi non solo sono in contrasto con la "netiquette" (codice di autoregola-mentazione di internet), ma sono anche vietati dalla legge. Le autorità competenti per internet e anche molti provider vi possono aiutare per fermare questa valanga di pubblicità.Prima di tutto cercate di scoprire da dove proviene il messaggio. Prendete la parte dell'indirizzo dopo la @, e aggiungete un www davanti: in questo modo risalite ad un indirizzo internet. Visitando questo sito, potete scoprire da dove è pervenuto il messaggio.
http://spam.abuse.net/spam http://www.euro.cauce.org http://www.nic.it
|
![]() ![]() ![]() ![]() CEC via Brennero 3 I - 39100 Bolzano tel.: ++39 0471 980939 fax: ++39 0471 980239 |
||||||