ottobre 2003 - Centro europeo consumatori
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OTTOBRE 2003

Redazione: Centro Europeo Consumatori

INTERNET I

Aste online: Hai pagato ma non ricevuto la merce ...

Eppure bastano pochi accorgimenti per evitare i volponi virtuali: Se Vi viene aggiudicato un bene, prima di inviare i soldi, controllate l'esistenza reale della persona o della ditta: FateVi comunicare l'indirizzo esatto con tanto di numero di telefono. In ogni Paese membro esistono degli elenchi telefonici on-line, dove si possono controllare i dati comunicatoci. Inoltre non guasta provare a raggiungere il ven-ditore via telefono, per vedere se il numero è veramente attivo oppure fasullo. In caso di beni di un certo valore sono persino le stesse case d'aste a consigliare di avvalersi del servizio di deposito in garanzia: Il prezzo della merce aggiudicata viene prima depositato su un apposito conto fiduciario per poi essere versato al venditore solo a consegna avvenuta della merce. Per importi più esigui alcune case d'aste offrono inoltre a determinate condizioni una garanzia contro le frodi.


INTERNET II

Furfanteria transfrontaliera

Le problematiche connesse al commercio oltre frontiera crescono con l´aumento dell'elettronica. Via posta o e-mail arrivano le offerte insuperabili ed i solleciti di pagamenti per merce mai ordinata. La nuova tecnologia facilita soprattutto alle ditte stranieri di perpetrare le proprie truffe in modo sicuro nei Paesi esteri e con ciò di evadere ai tutori della legge. Seguendo i risultati elaborati dalla "European Advertising Standards Alliance" nei 63 % dei reclami transfrontalieri presentati si tratta di lamentate truffe o raggiri. Per porre fine a tali misfatti in modo efficiente e oltre frontiera la Commissione Europea in data 22 luglio 2003 ha proposto l´elaborazione di una cosiddetta "Stop Now Risoluzione" onde poter impedire i loschi affari dei truffatori trans-frontalieri a tutela dei consumatori. A tal fine verrà promossa e regolata la collabo-razione internazionale, lo scambio di informazioni confidenziali, la partizione dei compiti nonché la collaborazione di organismi privati. Finalmente un passo nella giusta direzione!


VIAGGI

Danni da viaggio ai bagagli

In caso di danneggiamento durante le operazioni d'imbarco e di sbarco, il giudice di pace, secondo la recentissima sentenza della Corte di Cassa-zione n. 13158 del 9 settembre 2003 può condannare la compagnia area a risarcire il viaggiatore dei danni subiti in misura superiore alle condizioni previste nel contratto di viaggio.


Il caso del mese

Per l'effettuazione di 2 bonifici ad una ditta austriaca un consumatore italiano le aveva chiesto i codici bancari IBAN e BIC, per poter usufruire della nuova disciplina comunitaria della parificazione dei costi di bonifici nazionali e bonifici intra-UE. Per una svista dello sportellista l'ordine partì senza l'indicazione del BIC della banca ricevente, causando al consumatore un addebito di 40 € a titolo di commissione. Immediatamente chiese alla sua banca il rimborso di queste spese, giacché frutto di un errore dello sportellista. Quest'ultima ha subito provveduto al riaccredito dei 40 €. Consiglio: Nei bonifici transfrontalieri intra-UE comunicate sempre alla Vostra banca IBAN e BIC del destinatario! In caso di addebito di spese superiori a quelle di un bonifico nazionale, metteteVi in contatto con la Vostra banca o col Centro Europeo Consumatori.



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