novembre 2003 - Centro europeo consumatori
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NOVEMBRE 2003

Redazione: Centro Europeo Consumatori

VIAGGI

Più diritti per i passeggeri in aereo

Con il regolamento della CE N. 889/2002, in vigore dal 04.11.2003, i diritti dei passeggeri in aereo sono stati migliorati ed ampliati. In caso di ritardi dei voli o di riconsegna dei bagagli la compagnia aerea deve pagare un rimborso, a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitare i ritardi o che non fosse stato possibile prendere tali misure. Per bagagli registrati andati distrutti, persi o danneggiati il vettore aereo risponde anche sine culpa. In caso di lesioni o di morte del passeggero non vi sono limiti massimi di risarcimento dei danni. Per richieste di danni fino a Euro 141.176,47 la compagnia aerea non può addurre opposizioni. Al di là di tale importo il vettore aereo può opporsi ad una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile a titolo di negligenza o di colpa. Una novità molto importante è la previsione dell'obbligo a carico dei vettori di pagare un anticipo in caso di lesioni o morte di un passeggero. Infatti, entro 15 giorni dall'identificazione della persona avente titolo al risarcimento, la compagnia aerea deve versare una determinata somma per far fronte alle immediate necessità economiche. Un'ulteriore notevole innovazione è la responsabilità solidale del vettore contraente e del vettore effettivo. Ciò significa, che se il vettore che effettua il volo non è quello contraente, il passeggero ha il diritto di presentare una richiesta di risarcimento o un reclamo a ciascuno di loro.



IMPRESE DI RECUPERO DI CREDITI

C'è posta per te ...

Non sempre il recupero dei crediti praticato da alcune delle omonime ditte è giustificato. Anzi, spesso riceviamo dei solleciti di pagamento per merce mai ricevuta né tanto meno ordinata. Chi tenta di ignorare tali richieste viene tempestato di ulteriori solleciti fino all'esasperazione. Molti, infatti, pagano quanto richiesto solo per il quieto vivere. Ma si può fare anche diversamente: intimare mediante raccomandata A.R. l'impresa o a fornire prova cartacea dell'avvenuta consegna della merce o dell'ordine, oppure di smettere di inviare solleciti, pena una denuncia per molestia.


SVEZIA

Proprietari di villette: attenzione!

Se doveste ricevere una fattura intestata alla Ditta "Kommunal Avfallshatering i Sverige AB", non pagatela! Non si tratta di una fattura per la rimozione comunale dei rifiuti bensì dell'offerta d'acquisto di un CD riguardante la rimozione delle immondizie acquistabile per un prezzo di ca. Euro 140,00.


Il caso del mese

Al rientro dalle ferie una famigliola tedesca si ferma ad un distributore di benzina sull'autostrada del Brennero per fare benzina. Per errore il benzinaio riempie però il serbatoio della loro macchina con benzina anziché con gasolio. Solo dopo insistenti richieste da parte del malcapitato il gestore chiama l'ACI che provvede al rimorchio della vettura ed all'asportazione della benzina, a fronte del pagamento di euro 154,43. Il gestore della stazione di servizio si rifiuta di rimborsare tale somma, consegnando al consumatore germanico un modulo di "Denuncia Sinistro all'Assicurazione" debitamente compilato con l'affermazione che l'assicurazione provvederà poi a rimborsargli quanto da lui anticipato. Passano inutilmente dei mesi ed il germanico chiede l'intervento del CEC,il quale invia una lettera monitoria sia all'assicurazione che al gestore della stazione di servizio, avvertendo quest'ultimo che in mancanza di pagamento da parte della compagnia assicurativa tocca a lui liquidare il danno in veste di unico responsabile del danno. Dopo neanche due settimane dall'invio delle monitorie la compagnia assicurativa comunica prontamente di liquidare quanto richiestole, sicuramente con una certa urgenza, dal gestore.



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