Aprile 2010 - Centro europeo consumatori
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Pronto Consumatore Edizione Europa

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Pronto Consumatore Edizione Europa Aprile 2010

Supplemento all'edizione europea del Pronto Consumatore (Bollettino d'informazione del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano) n. 25 - redazione: Centro Europeo Consumatori, ufficio di Bolzano


LA RIVENDITA DELLE QUOTE DI MULTIPRORIETÀ

Una missione impossibile

Non si contano i consumatori che soprattutto negli anni '90 hanno acquistato una quota di multiproprietà, ovvero il diritto di utilizzare, durante un lungo periodo di tempo (in ogni caso min. 3 anni), un immobile per le proprie vacanze, utilizzabile per una o più determinate settimane all'anno.
Sono stati invece pochi coloro che al momento della sottoscrizione di questi contratti hanno tenuto conto e calcolato le numerose spese e i rischi che possono derivare dall'acquisto di una multiproprietà, quali le spese annuali di gestione, gli eventuali costi di adesione ad un circuito di scambio, ecc.
Sono parecchi i consumatori che si rivolgono attualmente al Centro Europeo Consumatori (CEC) di Bolzano con il quesito: "Come posso fare per vendere la mia quota di multiproprietà?"
Al Centro Europeo Consumatori (CEC) di Bolzano ad oggi non è noto alcun caso di un consumatore che sia stato in grado di vendere la propria quota di multiproprietà. I consigli da dare a chi vuole liberarsi della propria quota non sono molti, a parte ovviamente quello di diffidare da queste offerte di rivendita o di commutazione in punti vacanza. Il "male minore" probabilmente è quello di cedere gratuitamente la propria quota alla società di gestione della multiproprietà, evitando così di dover continuare a pagare le spese di gestione e soprattutto evitando di incappare in ulteriori onerosi contratti! Ulteriori informazioni sull'argomento sono disponibili sul nostro sito internet .


DATI IN ROAMING

Tutelati contro le fatture astronomiche

Nel 2009 un consumatore tedesco che aveva scaricato un programma televisivo in roaming durante un soggiorno in Francia si è visto recapitare una bolletta di ben 46.000 Euro. Episodi come questo dovrebbero ormai far parte del passato, visto che dal 1° marzo 2010 gli operatori europei di telefonia mobile sono obbligati ad offrire ai loro abbonati un dispositivo di limitazione delle spese per metterli al riparo da fatture esorbitanti per le connessioni internet in roaming attraverso i cellulari e i computer portatili. Questo meccanismo di blocco serve, dopo un messaggio di avvertimento, a bloccare la connessione mobile a internet in roaming degli utenti che si trovano all'estero non appena la fattura raggiunge un massimale predeterminato. Questo è quanto prevedono le nuove norme europee sul roaming. Fino al 1° luglio 2010 gli utenti dovranno dichiarare esplicitamente se intendono beneficiare di questo dispositivo, ma a partire da questa data il limite di blocco di 50 Euro IVA esclusa diventerà di applicazione generale per tutti gli utenti che non abbiano già scelto questa opzione; in Italia il limite di blocco è quindi di 60 Euro.
Per ulteriori informazioni invitiamo a visitare il sito della Commissione europea sul roaming (soltanto in inglese).


Il caso del mese

Un consumatore maltese acquistando la sua nuova lavatrice in un negozio in Sicilia aveva chiesto ed ottenuto dal venditore la conferma che la garanzia del produttore di due anni fosse valevole anche a Malta. Il consumatore voleva infatti andare sul sicuro ed evitare - nel caso si manifestasse un difetto - di dover riportare la sua lavatrice dal venditore in Sicilia per via marittima per far valere la garanzia legale.
Proprio due settimane prima della scadenza dei due anni, la lavatrice si è rotta. Il consumatore si è rivolto al servizio clienti a Malta, che gli ha prontamente riparato la lavatrice, ma con sorpresa ed un po' di rabbia il consumatore si è visto presentare una fattura di 150 Euro. Se il consumatore non avesse fatto affidamento su quanto gli aveva assicurato il venditore, e avesse controllato il libretto di garanzia consegnatoli assieme alla lavatrice, avrebbe visto che la garanzia del produttore non era affatto valida a Malta.
Il consumatore adirato ha - tramite il Centro Europeo Consumatori (CEC) Malta - richiesto l'assistenza del CEC di Bolzano che ha contattato il venditore in Sicilia, gli ha ricordato di aver fornito al consumatore delle informazioni sbagliate sulla garanzia del produttore, e che al momento della comparsa del difetto la garanzia legale del venditore non era ancora scaduta. Il CEC ha chiesto al venditore di rimborsare al consumatore quanto aveva pagato per la riparazione, il venditore ha riconosciuto il debito ed ha versato l'importo richiesto.



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