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Rivoluzionaria sentenza della Corte di Giustizia europea: passeggeri aerei rimborsati anche in caso di ritardo del voloFino a pochi giorni fa, i passeggeri aerei avevano diritto ad un risarcimento monetario soltanto in caso di cancellazione del volo o di negato imbarco. Una rivoluzionaria sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee stravolge i diritti dei passeggeri aerei, riconoscendo questo risarcimento anche in caso di ritardo. Resta ora da vedere se le compagnie si adegueranno alla decisione.Almeno una volta nella vita lo hanno vissuto tutti coloro che hanno preso un aereo: infinite e fastidiose ore di attesa in aeroporto prima di partire per la tanto sognata meta delle nostre vacanze, piuttosto che per la romantica capitale europea nella quale trascorrere 3 giorni di relax. Nell'Unione Europea si vendono ogni anno più di 700 milioni di biglietti aerei; secondo Eurocontrol il 30% dei voli in Europa parte in ritardo. Il Reg. (CE) n. 261/2004 prevede ben precisi diritti per i viaggiatori-consumatori vittima di ritardi, cancellazioni o negato imbarco. In particolare, per i casi di cancellazione del volo e di negato imbarco (ad esempio in caso di overbooking), è previsto il rimborso del biglietto inutilizzato in caso di rinuncia al volo, l'assistenza nelle ore di attesa e il pagamento di una compensazione pecuniaria (eccetto per i casi in cui il volo è stato cancellato per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali) di Euro 250, 400 o 600, in base alla lunghezza della tratta. In caso di ritardo, i passeggeri avevano invece fino a pochi giorni fa, soltanto diritto all'assistenza (la compagnia è tenuta a fornire al passeggero a titolo gratuito pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa, eventualmente anche la sistemazione in albergo, garantendo il relativo trasporto; 2 telefonate o 2 messaggi via telex, fax o posta elettronica) e al rimborso del biglietto inutilizzato in caso di rinuncia al volo, ma ciò soltanto se il ritardo era di almeno 5 ore. Una sentenza della Corte Europea di Giustizia rivoluziona ora l'interpretazione del citato Regolamento comunitario, prevedendo il pagamento della compensazione pecuniaria anche in caso di ritardo. La Corte ha infatti dichiarato che la situazione dei passeggeri che subiscono un ritardo è pressoché analoga a coloro che subiscono una cancellazione, in quanto entrambi subiscono un danno, rappresentato da una perdita di tempo che, considerato il suo carattere irreversibile, può essere risarcita unicamente con una compensazione pecuniaria. Entrambi infatti subiscono un viaggio di durata maggiore rispetto a quanto originariamente stabilito dal vettore aereo e pertanto i passeggeri di voli ritardati possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria quando a causa di tali ritardi, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a 3 ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale 3 ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto (l'importo della compensazione pecuniaria può essere ridotto del 50% quando il ritardo rimanga inferiore alle 4 ore). Questa innovativa sentenza affronta anche la nozione di "circostanza eccezionale" utilizzata non poche volte dalle compagnie aeree per esimersi dal pagamento di detta compensazione. Molto spesso nella pratica infatti i vettori affermano che la cancellazione del volo è stata causata da un "problema tecnico", considerandolo una circostanza eccezionale, evitando così di pagare i famigerati 250, 400 o 600 Euro. La Corte ha però statuito che un problema tecnico occorso ad un aeromobile e che comporta la cancellazione o il ritardo del volo, non rientra nella nozione di "circostanza eccezionale", a meno che detto problema derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e sfuggono al suo effettivo controllo. Senza dubbio questa sentenza allarga di molto la tutela dei passeggeri aerei. Resta però da vedere se nella prassi le compagnie aeree si adegueranno a tale decisione visto che in fin troppi casi i vettori sono molto restii a riconoscere i diritti dei consumatori e soprattutto a risarcire i danni da loro subiti. Bolzano, 24.11.2009 Comunicato stampa
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