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Disastri aerei - quali diritti per i consumatori-passeggeriDai dati rilevati dall'Ufficio di registro degli incidenti aeronautici (BAAA/ACRO) con sede a Ginevra, emerge che nel 2009 sono stati fino ad ora 48 i disastri aerei (con 569 vittime), nel 2008 erano 149 (con 879 vittime) e nel 2007 138 (con 968 vittime). A seguito dell'ultima sciagura aerea, i consumatori-viaggiatori si chiedono se l'aereo è un mezzo di trasporto sicuro e in particolare se lo sono i voli da loro prenotati. Quali sono quindi gli aspetti giuridici relativi alle responsabilità delle compagnie aeree? "La normativa vigente disciplina nel dettaglio quali sono i risarcimenti dovuti dalle compagnie in queste tragiche evenienze", ricorda il Centro Europeo Consumatori (CEC) di Bolzano. La statistica dice che un passeggero che effettui un volo al giorno può continuare a volare per 5.000 anni senza essere coinvolto in un incidente letale e con un incidente mortale ogni due milioni di voli, l'aero rimane il mezzo di trasporto più sicuro. La grande diffusione dell'utilizzo del mezzo aereo e i disastri aerei hanno aumentato l'attenzione nei confronti della sicurezza aerea; questa è garantita da un complesso di regole internazionali e dai controlli sull'applicazione di tali regole e si basa su standard e raccomandazioni contenute nella c.d. Convenzione di Chicago, che ha istituito nel 1944 l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), massima autorità in ambito normativo-regolamentare del settore aeronautico mondiale. Per quanto riguarda i vettori aerei che operano in Europa, dal 2006 esiste invece la c.d. black list che elenca una serie di compagnie aeree che non soddisfano i requisiti in materia di sicurezza, elenco basato su criteri comuni elaborati a livello comunitario. La lista comprende due elenchi: quello che raggruppa le compagnie soggette ad un divieto totale di operare all'interno dell'UE, e quello che contiene le compagnie aeree meramente sottoposte a delle restrizioni. L'aggiornamento periodico di tale lista consente l'adozione rapida delle decisioni e fornisce ai passeggeri informazioni adeguate e aggiornate in materia di sicurezza. La black list aggiornata è consultabile al seguente link: http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_it.htm. La normativa vigente disciplina nel dettaglio quali sono i risarcimenti dovuti dalle compagnie aeree in queste tragiche evenienze (si tratta della Convenzione internazionale di Montreal e del Regolamento (CE) n. 889/2002). In generale, in caso di lesioni o morte del passeggero non vi sono limiti finanziari di responsabilità. Per danni fino a 100.000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo, attualmente pari a circa Euro 109.400) il vettore aereo non può contestare le richieste di risarcimento. Per pretese eccedenti tale limite la compagnia aerea può escludere la propria responsabilità provando di non aver agito in modo colposo e/o negligente. Un altro importante aspetto consiste nel fatto che, a prescindere da qualsiasi imputabilità del fatto al vettore, lo stesso è tenuto a liquidare un anticipo a favore della persona avente diritto al risarcimento. Il pagamento deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dall'identificazione della persona avente titolo al risarcimento; in caso di morte tale somma non può essere inferiore a 16.000 DSP (attualmente pari a circa Euro 17.500). Bolzano, 09.06.2009 Comunicato stampa
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