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"Small Claims Procedure" - L'ultima spiaggia dei reclami transfrontalieri


Nel 2009 la Rete dei Centri Europei Consumatori (ECC-Net) ha ad oggi gestito 8384 casi transfrontalieri. Purtroppo non tutti i reclami vengono però risolti in via amichevole. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità ("Small Claims Procedure") dovrebbe semplificare e accelerare la soluzione di questi reclami. A quasi un anno di distanza dall'entrata in vigore di questo procedimento, il Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia - ufficio di Bolzano - rileva che il suo concreto utilizzo rimane scarso.

Gli esempi sono infiniti: il consumatore finlandese al quale una compagnia aerea italiana smarrisce il bagaglio del valore di 1.200 Euro; il negozio on-line germanico che non spedisce il prodotto high tech ordinato e pagato 900 Euro dal consumatore italiano; l'irlandese che ordina una macchina da caffè del valore di 500 Euro in Italia ma non riceve il modello desiderato; il consumatore italiano che prenota un lussuoso albergo in un'isola greca ma scopre che l'albergo assomiglia più ad un ostello. In tutti questi casi si tratta di reclami di consumatori a rilevanza transfrontaliera per i quali la Rete ECC-Net può intervenire a trovare una soluzione amichevole.

Non sempre però è possibile risolvere il reclamo positivamente o per lo meno con una soluzione soddisfacente per il consumatore: l'azienda non risponde ai reclami inviati oppure non è disposta ad aderire ad un tentativo di conciliazione presso un organismo di soluzione alternativa della controversia (c.d. ADR). Il CEC di Bolzano lo sa bene: dei 417 casi gestiti nel 2009, 130 si sono risolti positivamente; se nei 233 casi ancora in gestione non si troverà una soluzione, i consumatori hanno la possibilità di ottenere una sentenza valida in tutta l'Europa e ciò senza affidare la pratica ad un avvocato, tramite la c.d. small claims procedure.

Si tratta del procedimento europeo per le controversie di modesta entità istituito con il Reg. (CE) n. 861/2007 ed entrato in vigore in tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea (con eccezione della Danimarca) il 1° gennaio 2009. Il procedimento è attivabile per tutte le controversie transfrontaliere che hanno un valore non superiore a 2.000 Euro (esclusi interessi, diritti e spese) e non è necessaria la presenza di un avvocato. Alcune materie sono espressamente escluse da questo procedimento che però è utilizzabile per i problemi "classici" degli acquisti transfrontalieri, quali ad esempio la consegna di beni, il diritto di garanzia, i risarcimenti nel settore di viaggi e vacanze e molti altri ancora (sono escluse tra le altre la materia fiscale, doganale o amministrativa, i testamenti e le successioni, i fallimenti e il diritto del lavoro).

Nella pratica, il consumatore consegna la sua domanda, utilizzando un modulo standard, all'ufficio giudiziario competente (designato da tutti gli Stati Membri); in Italia è competente il Giudice di Pace. Entro 14 giorni, il Giudice invia la pratica alla controparte all'estero e questa ha 30 giorni per replicare. Una volta ricevuta la replica, il Giudice ne invia una copia al consumatore. Nel caso in cui la controparte ha presentato una domanda riconvenzionale (ovvero, invece di difendersi, rilancia l'accusa al consumatore), chi ha presentato la domanda ha altri 30 giorni per replicare. Entro 30 giorni dalla ricezione delle risposte, il Giudice deve emettere la sentenza, che potrà essere applicata in tutti gli Stati membri, senza necessità di ulteriori pratiche.

Le spese amministrative connesse al procedimento nei vari Paesi variano da 15 a 200 Euro e non essendo prevista la presenza di un avvocato ed avendo il Regolamento comunitario previsto tempi stretti per tutto l'iter, il procedimento dovrebbe essere snello ed efficace. Ad oggi presso il CEC di Bolzano sono stati davvero pochi i consumatori interessati a quest'ultimo tentativo per risolvere la loro controversia con un'impresa che ha sede in un altro Paese dell'UE, forse anche perché l'idea di rivolgersi ad un Giudice, di spendere altri soldi e perdere altro tempo per vedere affermati i propri diritti, spaventa non poco i consumatori.


Bolzano, 21.12.2009
Comunicato stampa



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