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Foro competente e diritto applicabile nei contratti del consumatore


Avete acquistato un lettore DVD in Germania e il venditore si rifiuta di prestare la garanzia legale? Durante la vostra vacanza in Spagna avete trovato degli scarafaggi nel piatto e volete la restituzione del prezzo dell'albergo?

Se decidete di citare in giudizio il venditore o in generale una ditta di un altro Paese Comunitario, al giudice di quale Paese vi dovete rivolgere? Dovete rivolgervi a quello nel vostro luogo di residenza o a quello della sede del venditore? E quale legge si applica al vostro contratto?

Questo foglio informativo vi fornisce alcune indicazioni utili in materia di foro competente e diritto applicabile nei contratti dei consumatori.


Per iniziare però, è indispensabile qualche definizione giuridica:

Attore: è colui che agisce in sede giurisdizionale per far valere un proprio diritto;
Convenuto: è il soggetto contro il quale l'attore (soggetto attivo) propone una domanda giudiziale;
Foro competente: giudice competente a decidere della controversia;
Legge applicabile: legge di uno Stato applicabile ad un contratto ed in generale ad un rapporto giuridico.


Qual è il foro competente?

Il regolamento comunitario (CE) n. 44/2001 ha previsto un principio fondamentale per il consumatore che decide di agire in giudizio contro il professionista che ha sede in un altro Paese della Comunità Europea. In pratica l'azione del consumatore può essere proposta:
- o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto,
- o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore (c.d. foro del consumatore).

Di conseguenza il consumatore ha il diritto di scegliere dove citare il professionista.


Cosa succede invece se è il professionista a citare in giudizio il consumatore?

In questa malaugurata ipotesi invece il regolamento prevede che il consumatore può essere citato in giudizio solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato.

Attenzione: Questi principi possono essere derogati per volontà delle parti soltanto in seguito al sorgere della controversia. Anteriormente a tale momento, è ammessa soltanto una deroga a favore della parte debole (cioè del consumatore), che le consenta di adire giudici differenti da quelli che già essa potrebbe adire in base al Regolamento (CE) n. 44/2001 (foro del consumatore o giudice dello Stato membro nel cui terrirtorio è domiciliata la controparte).

Attenzione: Questa disciplina è estesa a tutti i contratti conclusi dai consumatori con l'eccezione del contratto di trasporto. Sono invece incluse le vendite di immobili o di titoli o delle relative operazioni di finanziamento.

Attenzione: il Codice del Consumo include nell'elenco delle clausole che sono da considerarsi vessatorie (che determinano cioè a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto) quelle che stabiliscono come sede del foro competente sulle controversie una località diversa da quella di residenza o domicilio del consumatore.
La vessatorietà delle clausole deve essere comunque accertata da un giudice.


Qual è la legge applicabile?

In materia di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (ovvero ai contratti) a livello europeo, non esiste ancora alcuna norma emanata dagli organi della Comunità Europea che disciplina questa materia.

Quindi, oggi, la disciplina applicabile è quella contenuta nella Convenzione di Roma del 1980. Le disposizioni della Convenzione di Roma sono in vigore in tutti gli Stati membri.

La Convenzione si occupa anche dei contratti conclusi dai consumatori e prevede che tali contratti siano regolati dalla legge del paese in cui il consumatore ha la sua residenza abituale, tranne quando le parti decidono diversamente.

In ogni caso, la scelta ad opera delle parti della legge applicabile non può avere per risultato di danneggiare il consumatore, privandolo della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative di legge del paese in cui risiede abitualmente, qualora essa sia più favorevole (si tratta di norme che hanno la funzione di garantire il rispetto di determinati standards minimi economico-sociali previsti a protezione del consumatore).

Attenzione: A questo proposito il Codice del Consumo afferma che, nel caso in cui le parti decidano di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni minime di tutela previste dal codice stesso.

Come nel caso della normativa comunitaria prevista per il foro competente, anche le disposizioni sulla legge applicabile della Convenzione di Roma non si applicano né ai contratti di trasporto né a quelli di fornitura di servizi in un Paese diverso da quello in cui risiede abitualmente il consumatore.



Situazione 12/2007
Foglio info n. 3



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