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Foro competente e diritto applicabile nei contratti del consumatore


Avete acquistato un bene su un sito internet inglese, il venditore non ha spedito la merce e ora volete fargli causa. Oppure durante la vostra vacanza in Francia siete stati derubati e ora all’albergatore chiedete il risarcimento dei vostri danni. Ma da quale legge sono regolate queste situazioni? Ovviamente questi casi non possono essere disciplinati da due normative diverse, ma nemmeno l’applicazione della legge italiana è poi così scontata. E allora quale legge si applica: quella straniera o quella italiana? Quale giudice dovrà decidere sul problema insorto: quello dove risiedo o quello straniero, dove l’azienda ha la propria sede legale?

Per capire quale è il foro competente ed il diritto applicabile nei contratti dei consumatori è indispensabile qualche definizione giuridica:

Attore (soggetto attivo): è colui che prende l’iniziativa ed agisce in sede giurisdizionale per far valere un proprio diritto.

Convenuto (soggetto passivo): è il soggetto contro il quale l’attore propone una domanda giudiziale.

Foro competente: è il Giudice competente a decidere della controversia.

Legge applicabile: è la legge di uno Stato applicabile ad un contratto ed in generale ad un rapporto giuridico.

Qual è il foro competente?
Per stabilire quale sia il Giudice competente a decidere, si deve individuare prima di tutto se il consumatore agisce come attore o se viene convenuto in giudizio. Il Regolamento comunitario (CE) n. 44/2001 prevede come regola generale la competenza del Giudice del luogo in cui l’obbligazione è stata o deve essere eseguita. Tuttavia lo stesso Regolamento comunitario ha previsto dei principi fondamentali ispirati a finalità di protezione dei consumatori, attraverso disposizioni più favorevoli rispetto alla regola generale.

A) Se il consumatore agisce come attore contro un professionista che ha la propria sede legale in un altro Paese dell’Unione Europea, è competente:
- il Giudice dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto oppure
- il Giudice del luogo in cui è domiciliato il consumatore (c.d. foro del consumatore).

Ciò significa che il consumatore ha il diritto di scegliere dove citare il professionista.

In una recente sentenza, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che tale principio vale non solo per i contratti conclusi a distanza, ma anche per quelli sottoscritti nello Stato membro del commerciante a condizione che il professionista eserciti la propria attività commerciale nello Stato di residenza del consumatore e che il contratto controverso rientri nell’ambito di detta attività.

B) Se il consumatore viene convenuto in giudizio dal professionista, il Regolamento (CE) n. 44/2001 prevede che il consumatore può essere solamente citato in giudizio davanti ai Giudici dello Stato membro in cui è domiciliato.



Questi principi possono essere derogati?
La risposta è sì, ma tale deroga deve essere stabilita per iscritto e solamente posteriormente al sorgere della controversia.

Se invece tale patto viene firmato anteriormente al sorgere della controversia, la deroga deve essere a favore del consumatore, il quale può rivolgersi a giudici diversi da quelli espressamente indicati nel Regolamento (CE) n. 44/2001 (rinvio a punto A).

Inoltre al momento della conclusione del contratto consumatore e professionista, i quali hanno il domicilio o la residenza nello stesso Stato membro, possono attribuire la competenza a decidere in caso di lite ai Giudici di un altro Stato, a meno che tale patto non sia vietato dalla legge dello Stato chiamato a decidere.

Questa disciplina vale per tutti i contratti conclusi dai consumatori; fanno eccezione i contratti di trasporto.

Attenzione: il Codice del Consumo italiano include nell'elenco delle clausole considerate vessatorie (= clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto), quelle che stabiliscono come sede del foro competente sulle controversie una località diversa da quella di residenza o domicilio del consumatore. La vessatorietà delle clausole deve però essere accertata da un giudice.



Qual è la legge applicabile?
Una volta individuato il Giudice competente, si deve individuare la legge da applicare. A tal fine è intervenuto il Regolamento comunitario (CE) n. 593/2008, le cui disposizioni hanno sostituito la convenzione di Roma del 1980 e si applicano a tutti gli Stati dell’Unione Europea, ad eccezione del Regno Unito e della Danimarca, per i quali continuano a valere le disposizioni della Convenzione di Roma del 1980.

Il Regolamento appena citato persegue inoltro lo scopo di coordinare le proprie disposizioni con quelle del già citato Regolamento n. 44/2001 sul foro competente, in modo da evitare incongruenze.

Anche il Regolamento n. 593/08 – come gia in precedenza la Convenzione di Roma - si ispira al principio secondo il quale le parti contraenti possono decidere con ampia autonomia quale sia la legge da applicare al contratto. Tuttavia tale principio trova dei limiti nei contratti conclusi con i consumatori. Difatti si prevede che tali contratti siano disciplinati dalla legge del Paese in cui il consumatore ha la sua residenza abituale, a condizione che il professionista:

- svolga le sue attività professionali o commerciali nel Paese in cui il consumatore ha la propria residenza abituale oppure
- diriga tali attività con qualsiasi mezzo verso tale Paese o vari Paesi fra cui anche quello del consumatore
- e che il contratto rientri nell’ambito di dette attività.

Naturalmente le parti possono decidere diversamente ed applicare la normativa di uno Stato diverso. Tuttavia il risultato di tale scelta non può privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle norme, che non sono derogabili convenzionalmente, ai sensi della legge che sarebbe applicabile al contratto in mancanza di scelta. Tali disposizioni inderogabili hanno la funzione di garantire il rispetto di determinati standards minimi previsti a protezione del consumatore.

Attenzione: a questo proposito il Codice del Consumo italiano sancisce la nullità delle clausole contrattuali che prevedono l’applicabilità al contratto della legislazione di un Paese extracomunitario, qualora abbiano l’effetto di privare il consumatore dei diritti che gli spettano in base alla normativa sulle clausole vessatorie, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con uno Stato membro dell’Unione Europea.

Come nel caso della normativa comunitaria prevista per il foro competente, anche le disposizioni sulla legge applicabile del Regolamento n. 593/08 non si applicano né ai contratti di trasporto né a quelli di fornitura di servizi in un Paese diverso da quello in cui risiede abitualmente il consumatore.

Situazione 11/2012
Foglio info n. 3



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