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Vacanze invernali nella stagione influenzale - quali sono i diritti dei consumatori


Attualmente sono molti i consumatori che invece di godersi le proprie vacanze già prenotate, lontano dal freddo e al sole in spiaggia, oppure in un hotel con centro benessere in una località sciistica, si ritrovano invece loro malgrado a letto con l'influenza. Molti consumatori pensano che basta procurarsi un certificato medico come una sorta di giustificazione per evitare il pagamento del prezzo del viaggio prenotato. Non è affatto così: di regola non è possibile recedere gratuitamente.

Per i casi di recesso del consumatore dai pacchetti turistici le condizioni contrattuali prevedono in genere il pagamento di una penale il cui importo viene di solito calcolato in percentuale rispetto al costo del pacchetto, percentuale che aumenta quanto più ci si avvicina alla data della partenza. Quando ci si ammala pochi giorni prima della partenza e non è più possibile iniziare il viaggio, è del tutto possibile che sia dovuto il pagamento del 90% o anche l'intero costo del viaggio.

Per le prenotazioni alberghiere, le condizioni generali di contratto o gli usi locali delle Camere di Commercio stabiliscono entro quanto tempo si può dare disdetta senza dover pagare penali. In assenza di specifici accordi, l'albergatore ha diritto al risarcimento dei danni subiti a causa della disdetta (ad es. quando non riesce più ad assegnare la stanza a terzi oppure se aveva respinto altre prenotazioni, per conservare la vostra). Se è stata versato un acconto a titolo di caparra penitenziale, il consumatore perde solo la caparra. Se è stata invece concordata una caparra confirmatoria, oltre a trattene la caparra, l'albergatore potrebbe richiedere il pagamento dell'intero corrispettivo del soggiorno prenotato o del maggior danno subito.

Per quanto riguarda invece i biglietti aerei, dipende dalla classe di prenotazione il come e il se sia possibile cancellare, modificare od ottenere il rimborso del biglietto. Al momento della prenotazione è pertanto sempre consigliabile chiedere informazioni sulle possibilità e sui costi di modifica e di annullamento del biglietto. Il consumatore può comunque chiedere il rimborso delle "tasse" ovvero di quegli importi che non coprono direttamente le spese sostenute dalle compagnie aeree (quali ad esempio la tariffa ministeriale per i controlli di sicurezza sul bagaglio da stiva, il diritto imbarco passeggeri).

Il rischio della malattia e di non poter usufruire dei servizi acquistati grava quindi sul consumatore e non sull'albergo, il tour operator o le compagnie aeree. Può quindi essere opportuno stipulare un'apposita assicurazione viaggio che copra le eventuali penali di recesso in caso di malattia improvvisa. Non assicurato è di solito il recesso se è dovuto ad una malattia cronica, ad una malattia che è stata oggetto di cura già sei mesi prima dell'effettuazione del viaggio o ad una malattia causata da uso di farmaci o alcolici. È importante leggere attentamente le condizioni contrattuali per verificare quali sono le cause che consentono di recedere dal viaggio e quali condizioni devono essere rispettate per usufruire della copertura assicurativa.

Il Centro Europeo Consumatori (CEC) a Bolzano è a disposizione per ulteriori informazioni da lunedì a venerdì dalle 8-16 al numero 0471/980939 o all'indirizzo info@euroconsumatori.org.


Bolzano, 03.02.2011
Comunicato stampa



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