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Nuovi diritti per i passeggeri nel trasporto ferroviario

L'11 dicembre il Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia sarà presente con uno stand informativo in cinque delle principali stazioni italiane

Con l'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1371/2007, il 3 dicembre 2009 sono stati introdotti nuovi diritti per i passeggeri del trasporto ferroviario, applicabile in tutta l'Unione Europea. Il Centro Europeo Consumatori (CEC) l'11 dicembre sarà presente con uno stand informativo in cinque delle principali stazioni d'Italia (Roma, Milano, Napoli, Bologna e Bari) per informare i consumatori sui loro nuovi diritti.

I nuovi diritti per i passeggeri nel trasporto ferroviario sono molteplici e toccano i più vari aspetti. Così in caso di perdita o danni al bagaglio è sancito il diritto ad una compensazione (fino a ca. 1.285 Euro per ogni pezzo di bagaglio). Se a causa di un incidente ferroviario un passeggero rimane ferito o addirittura muore, la compagnia ferroviaria è tenuta ad un pagamento anticipato di almeno 21.000 Euro per passeggero, a copertura delle immediate necessità economiche. Per i disabili e le persone a mobilità ridotta il nuovo Regolamento prevede che deve essere garantita l'assistenza e l'accesso ai treni.

Particolarmente interessanti per tutti i passeggeri sono gli indennizzi previsti in caso di ritardo dei treni. La compensazione minima è del 25% del prezzo del biglietto per ritardi tra una e due ore e del 50% per un ritardo di due ore e oltre. Sono previste anche delle prestazioni d'assistenza, come l'offerta di un pasto o di bevande gratuite in caso di ritardo di 60 minuti. Se a causa di un ritardo si rendesse necessario un pernottamento in una città, l'impresa ferroviaria deve offrire la sistemazione in un hotel nonché il trasporto tra la stazione e l'albergo.

Altre disposizioni riguardano la semplificazione per l'acquisto di biglietti per i viaggiatori in treno, il diritto dei passeggeri dei treni ad essere pienamente informati prima e durante il viaggio (ad esempio in merito ai ritardi), l'obbligo incombente ai gestori delle stazioni ed alle imprese ferroviarie di garantire la sicurezza personale dei passeggeri nelle stazioni e sui treni. I diritti dei passeggeri che attualmente sono previsti dalla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) che riguarda solo il trasporto internazionale, sono estesi in linea di principio anche a tutti i servizi ferroviari nazionali.

Le stesse compagnie ferroviarie devono istituire un sistema per la gestione dei reclami relativi alla violazione delle regole contemplate dal nuovo Regolamento. Gli Stati membri invece devono garantire che i viaggiatori possano rivolgersi ad un organo indipendente di ricorso, se sono dell'opinione che i loro diritti siano stati violati.

A svantaggio dei consumatori è invece la circostanza che il nuovo Regolamento consente agli Stati membri di chiedere una deroga all'applicazione di alcuni di tali diritti per un periodo fino a 15 anni per i servizi limitati al territorio nazionale. Per i servizi locali (urbani, suburbani o regionali) - salvo per i servizi transfrontalieri all'interno dell'UE - gli Stati membri possono chiedere delle deroghe addirittura permanenti.

Per informare i consumatori in merito ai nuovi diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, il CEC nella giornata dell'11 dicembre organizza degli stand informativi in cinque delle principali stazioni ferroviarie italiane. L'Ufficio di Bolzano sarà presente alla Stazione Centrale di Milano.

Per ulteriori informazioni sui diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario i consumatori possono contattare il CEC di Bolzano (Tel.: 0471-980939, E-mail: info@euroconsumatori.org).


Bolzano, 10.12.2009
Comunicato Stampa



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