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Complessivamente più di 250.000 Euro di multa a 2 tour operator italiani


È pratica commerciale scorretta modificare gli orari dei voli delle vacanze riducendo il periodo di soggiorno

Al Centro Europeo Consumatori (CEC) di Bolzano la problematica è nota da anni: un consumatore prenota un pacchetto turistico da un tour operator, con partenza da un aeroporto vicino a casa la mattina presto e volo di ritorno nel tardo pomeriggio - orari ottimali per godersi le ferie fino all'ultimo minuto. Peccato poi ricevere, pochi giorni prima della partenza, i nuovi orari dei voli: volo di andata posticipato al tardo pomeriggio e volo di ritorno anticipato alla mattina; risultato: 2 giorni delle tanto sospirate vacanze andati in fumo. E per i più sfortunati magari arriva anche l'avviso che è cambiato l'aeroporto di partenza, con tanto di trasferimento in autobus.

Fino a poco tempo fa, ovvero fino ad un recente provvedimento dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM), in questi casi ai consumatori non restava altro da fare che accettare la modifica del pacchetto turistico e cercare di recuperare qualcosa dal tour operator per le prestazioni non godute a causa della modifica degli orari di partenza. Inutile dire che raramente i reclami dei consumatori andavano a buon fine. Ciò soprattutto per 2 motivi: da un lato le condizioni contrattuali degli organizzatori di viaggio molto spesso prevedono che "gli orari dei voli sono soltanto indicativi"; dall'altro lato la legge prevede che si possa recedere gratuitamente solo in caso di modifica essenziale del contratto. A tale proposito gli operatori turistici ritenevano che una modifica degli orari dei voli non costituisse una modifica essenziale del contratto tale da attribuire ai consumatori un diritto di recesso gratuito.

Con il provvedimento n. 21175 del 26 maggio 2010 l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha però fatto chiarezza su questa questione, sanzionando pesantemente - con sanzioni amministrative per più di 250.000 Euro complessivi - 2 tour operator, statuendo tra le altre cose che costituisce pratica commerciale scorretta modificare unilateralmente le condizioni di viaggio, e, in particolare, le modalità di trasporto aereo concordate, senza dare al consumatore la possibilità di recedere gratuitamente dal contratto a causa di tali modifiche.

Resta ora da vedere se nella prassi tutti i tour operator italiani si adegueranno a tale provvedimento. Il testo del provvedimento è consultabile al seguente link: www.agcm.it (pag. 54).

Maggiori informazioni sui diritti dei consumatori che acquistano un pacchetto turistico sono disponibili sul sito del CEC di Bolzano.

Bolzano, 20.07.2010
comunicato stampa



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